Sez. L, Sentenza n. 3493 del 10/06/1982 (Rv. 421479 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA NEL CORSO DEL RAPPORTO - PRESUPPOSTO - STABILITÀ DEL RAPPORTO STESSO - NOZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA NEL CORSO DEL RAPPORTO - PRESUPPOSTO - STABILITÀ DEL RAPPORTO STESSO - NOZIONE.*
Premesso che il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro in costanza di rapporto opera soltanto quando manchi la garanzia della stabilità, si deve ritenere stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. (Conf 1268/76, mass n 379956, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)