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Sez. L, Sentenza n. 1314 del 22/02/1983 (Rv. 426113 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORSO DURANTE IL RAPPORTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426113-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORSO DURANTE IL RAPPORTO - CONDIZIONI.*

La prescrizione dei crediti di lavoro decorre anche durante il rapporto di lavoro, quando questo è assistito dalla garanzia di stabilità, quando, cioè, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia tutelato da una disciplina, la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità della risoluzione alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate, e che, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti illegittimi del licenziamento. (Conf 3493/82, mass n 421479; (Conf 3308/82, mass n 421275; (Conf 3194/82, mass n 421139; (Conf 1371/82, mass n 419211; (Conf 916/82, mass n 418774; (Conf 213/82, mass n 417901).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)