Sez. 4, Sentenza n. 36452 del 15/05/2014 Ud. (dep. 01/09/2014) Rv. 262090 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Posizione di garanzia - Fonte - Maggiore esperienza lavorativa - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In materia di infortuni sul lavoro, il lavoratore, per effetto di quanto previsto dall'art. 5, commi primo e secondo, lett. b), del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, è garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri colleghi di lavoro o di altre persone presenti, quando si trova nella condizione di intervenire per rimuovere le possibili cause di pericolo, in ragione di una posizione di maggiore esperienza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva condannato per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. un dipendente per non aver impedito la movimentazione - senza previo abbassamento della piattaforma aerea su cui si trovava con un collega assunto da poco - di un trabattello semovente che, abbattutosi al suolo a causa di un'asperità, li faceva precipitare procurando ad entrambi lesioni gravi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)