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Sez. 4, Sentenza n. 21587 del 23/03/2007 Ud. (dep. 01/06/2007) Rv. 236721 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Condotta colposa del lavoratore infortunato - Rapporto di causalità con l'evento - Criteri di individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236721-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.(Nella fattispecie, pur affermando il principio, la Corte ha tuttavia annullato la sentenza di merito per la necessità di un più approfondito accertamento circa la dinamica del fatto dal quale emergeva la concorrente mancanza di cautela, nella produzione dell'evento, sia del lavoratore infortunato che di un altro lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 5, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)