Sez. 4, Sentenza n. 5005 del 14/12/2010 Ud. (dep. 10/02/2011) Rv. 249625 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Obblighi incombenti sul lavoratore ex art. 20 D. Lgs. n. 81 del 2008 - Efficienza causale esclusiva della condotta negligente del lavoratore - Esclusione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
Il datore di lavoro é responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore per assenza o inidoneità delle misure di sicurezza, senza che sia possibile attribuire efficienza causale esclusiva alla condotta del lavoratore medesimo, poiché, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 del 2008 il datore di lavoro é titolare di un obbligo di protezione nei confronti dei lavoratori. (La Corte ha precisato che le rispettive posizioni del datore di lavoro e del lavoratore rilevano soltanto ai fini di un eventuale concorso di colpe).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 20, Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)