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Sez. L, Sentenza n. 13395 del 01/12/1999 (Rv. 531735 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO | Indennità di preavviso non lavorato - "Ratio" della sua incidenza ai fini della contribuzione previdenziale e del computo del TFR - Carattere retributivo dell'indennità - Conseguenze - Clausola di contratto collettivo prescrivente la contribuzione previdenziale sull'indennità di preavviso - Valutabilità nel senso della continuazione del rapporto di lavoro ai fini dell'applicabilità di sopravvenuto accordo istitutivo di trattamento previdenziale integrativo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531735-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO

In relazione ad accordo istitutivo di un trattamento previdenziale integrativo a favore dei dirigenti appartenenti ad un gruppo societario, che siano in servizio ad una determinata data e iscritti all'INPDAI, la pretesa del dirigente, che abbia accettato la risoluzione del rapporto con cessazione delle prestazioni da data precedente e percepimento di un'indennità di preavviso non lavorato, di essere iscritto alla cassa erogatrice del trattamento integrativo per il periodo di preavviso e di percepire le conseguenti prestazioni, non trova idoneo fondamento nel richiamo della disposizione del contratto nazionale collettivo di lavoro sull'assoggettamento a contribuzione previdenziale dell'indennità di preavviso non lavorato e della sua computabilità ai fini del trattamento di fine rapporto, regole che costituiscono applicazione del principio secondo cui l'assoggettamento dell'indennità per preavviso non lavorato a contribuzione previdenziale, e la computabilità della stessa per il TFR, hanno causa (non nella permanenza del rapporto di lavoro e del rapporto previdenziale, ma) nella natura retributiva dell'indennità sostitutiva del preavviso (mentre la imputazione della contribuzione alle unità temporali corrispondenti al preavviso rappresenta solo una "fictio contabile"). (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che, aveva accolto la domanda sulla base delle suindicate inidonee considerazioni, omettendo invece un adeguato esame circa la sussistenza o meno di una volontà contrattuale delle parti di risolvere anticipatamente il rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2117, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)