Sez. L, Sentenza n. 8031 del 03/06/2002 (Rv. 554838 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA | Dipendenti degli enti locali - Determinazione della base contributiva e pensionabile - Fattispecie sottratta "ratione temporis" alla disciplina introdotta dalla legge n. 335 del 1995 - Indennità sostitutiva del preavviso - Computabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA
L'indennità sostitutiva del preavviso, benché abbia natura retributiva, non concorre a determinare la retribuzione imponibile ai fini del computo della pensione dovuta dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), il cui ordinamento, in epoca anteriore al 1 gennaio 1996 (data a decorrere dalla quale, ai sensi dell'art. 2, comma nono, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile per i dipendenti pubblici e delle aziende municipalizzate, trova applicazione l'art. 12 della legge n. 153 del 1969), considerava retribuzione gli stipendi effettivi, il valore degli assegni in natura e gli emolumenti dati in sostituzione di detti assegni (art. 23 R.D. 3 marzo 1938, n. 680). Nè, attesa la specialità del regime previdenziale del personale delle aziende municipalizzate, può trovare applicazione in via analogica, con riferimento al periodo anteriore al 1 gennaio 1996, la disposizione di cui all'art. 12 della l. n. 153 del 1969, che ricomprende nell'ambito della retribuzione imponibile l'indennità sostitutiva del preavviso.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1933 num. 680 art. 23, Regio Decr. 03/03/1938 num. 680 art. 24, Legge 11/04/1955 num. 379 art. 14, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)