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Sez. L, Sentenza n. 16367 del 30/10/2003 (Rv. 567823 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione di anzianità liquidata dall'INPDAI - Individuazione della base di computo - Applicazione della disciplina ex art. 12 legge n. 153 del 1969 - Conseguenze - Accertamento della natura delle singole erogazioni - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567823-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

Ai fini della individuazione della base di computo della pensione di anzianità liquidata dall'I.N.P.D.A.I. (Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali), trova applicazione - come per la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS (la quale è stata estesa al trattamento pensionistico dei dirigenti industriali a norma dell'art. 7 della legge n. 44 del 1973) - la normativa dettata dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, secondo cui è retribuzione "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura", con esclusione di specifici emolumenti, quale l'indennità di anzianità; ne consegue che la determinazione della retribuzione pensionabile presuppone l'accertamento della natura delle singole erogazioni, al fine di determinare la computabilità o meno di esse nel calcolo della pensione (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in relazione a somma erogata al dirigente a fine rapporto e non sottoposta a contribuzione, aveva omesso di accertare la natura e il titolo dell'erogazione).

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 7, DPR 27/04/1968 num. 488 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 39, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)