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Sez. 1, Sentenza n. 3650 del 08/11/1969 (Rv. 343879 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - IN GENERE - CREDITO - SUSSISTENZA - INDAGINE DEL GIUDICE DI MERITO - ESAME DELLE PROVE - LIMITI - DEDUZIONE DI NUOVE PROVE IN APPELLO - AMMISSIBILITA - POTERE DI ESAME DEL GIUDICE D'APPELLO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343879-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - IN GENERE - CREDITO - SUSSISTENZA - INDAGINE DEL GIUDICE DI MERITO - ESAME DELLE PROVE - LIMITI - DEDUZIONE DI NUOVE PROVE IN APPELLO - AMMISSIBILITA - POTERE DI ESAME DEL GIUDICE D'APPELLO - LIMITI.*

In Sede di convalida di sequestro, il giudice deve limitarsi a deliberare l'esistenza del credito, intesa come condizione per ottenere il provvedimento cautelare, senza esaminare detto credito nel suo effettivo contenuto, poiche questa piu penetrante indagine e riservata al giudizio sul merito. Cio non toglie, pero, che a tale limitato fine, il giudice della convalida debba prendere in esame l'intero materiale probatorio ritualmente dedotto dall'interessato e che questi abbia il potere di produrre in appello nuove prove sull'esistenza del credito ove questa sia stata esclusa dal giudice di primo grado. Del nuovo materiale probatorio pero, il giudice di appello deve tener conto soltanto nei limiti dell'accertamento sommario demandatogli, in modo da non pregiudicare l'esame del credito nella Sede sua propria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 681, Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)