Sez. 6, Sentenza n. 25510 del 19/04/2017 Cc. (dep. 22/05/2017) Rv. 270156 - 01
GIUOCO - CONCORSI ED OPERAZIONI - A PRONOSTICI | Attività organizzata al fine di accettare o raccogliere scommesse - Intermediario esercente senza preventiva richiesta di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. - Reato di cui all'art. 4, l. n. 401 del 1989 - Sussistenza - Ragioni del mancato rilascio della concessione all'allibratore estero intermediato - Rilevanza - Esclusione.
GIUOCO - CONCORSI ED OPERAZIONI - A PRONOSTICI
Lo svolgimento in forma organizzata dell'attività di accettazione o raccolta o di intermediazione, anche per via telefonica o telematica, di scommesse, da parte di persona che non abbia richiesto l'autorizzazione di polizia prevista dall'art. 88 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ed agisca per conto di un allibratore estero privo di concessione, integra, indipendentemente dalla illegittimità del mancato rilascio di quest'ultima, il reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis. (In motivazione la Corte ha ritenuto irrilevante la modalità di raccolta delle scommesse da parte dell'intermediario, effettuata tramite "conti gioco" on line anziché mediante la raccolta da banco, rilevando che l'art. 1, comma 644, l. 28 dicembre 2014, n. 190, nel regolamentare la situazione di coloro che non chiedono l'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. e di regolarizzare la loro attività, non riconosce alcuna liceità allo svolgimento con tale modalità dell'attività di raccolta delle scommesse, limitandosi a prevedere a loro carico ulteriori obblighi e divieti).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 88 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 com. 4 CORTE COST., Legge 28/12/2014 num. 190 art. 1 com. 644 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)