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Sez. 3 - , Sentenza n. 25439 del 09/07/2020 Cc. (dep. 09/09/2020) Rv. 279869 - 01

GIUOCO - CONCORSI ED OPERAZIONI - A PRONOSTICI | Soggetto che opera in Italia per conto di allibratore straniero - Mancanza di concessione conseguente alla natura indirettamente discriminatoria del bando - Raccolta di scommesse attraverso i "luoghi di vendita" ex art. 1, comma 2, lett. i), d.m. n. 111 del 2006 - Configurabilità del reato ex art. 4, comma 4-bsi, legge n. 401 del 1989 - Esclusione - Raccolta di scommesse mediante la messa a disposizione del proprio conto-giochi da parte dell’operatore italiano – Attività di intermediazione abusiva – Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279869-01

GIUOCO - CONCORSI ED OPERAZIONI - A PRONOSTICI

Non integra il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la condotta del soggetto che, agendo per conto di un allibratore straniero autorizzato ad operare in uno Stato dell'Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell'assegnazione delle concessioni di gioco, effettui in modo trasparente, in forza di vincolo contrattuale con il bookmaker, attività di raccolta delle scommesse, di incasso delle poste di gioco, di trasmissione dei dati all'allibratore ed, eventualmente, di pagamento delle vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i "luoghi di vendita" di cui all'art. 1, comma 2, lett. i), d.m. 1 marzo 2006, n. 111, trattandosi di attività fatta salva dall'art. 2, comma 5, dello stesso decreto; qualora, invece, il gestore di un centro scommesse italiano affiliato ad un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, è configurabile il reato "de quo", essendosi realizzata un'illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore straniero, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all'operatore italiano.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 CORTE COST., DM min. EFI 01/03/2006 art. 1 com. 2, DM min. EFI 01/03/2006 art. 2 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)