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Sez. 6, Sentenza n. 40612 del 31/10/2006 Cc. (dep. 12/12/2006) Rv. 235445 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative - Diverso trattamento riservato dalla legge n. 69 del 2005 alla madre di prole di età infantile - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2006-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235445-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705, comma secondo cod. proc. pen., dedotta con riferimento ad una pretesa disparità di trattamento riservato alla persona richiesta in consegna che sia madre di prole di età inferiore a tre anni, rispetto all'art. 18, lett. s) della legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto la diversa disciplina del mandato di arresto europeo trova la sua giustificazione nella circostanza che la consegna avviene tra Paesi che fanno parte dell'Unione europea, e che per questo presentano una forte omogeneità culturale e giuridica.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 31, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. S CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)