Sez. 4, Sentenza n. 36759 del 20/02/2018 Cc. (dep. 31/07/2018) Rv. 273421 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Sospensione e revoca della patente di guida - Art. 222, comma 2, cod. strada - Applicabilità - Condizioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
La revoca della patente di guida di cui al quarto e al quinto periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada opera in caso di accertata violazione degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., che incriminano, rispettivamente l'"omicidio stradale" e le "lesioni personali stradali gravi o gravissime", mentre la sospensione della patente prevista dal primo, secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222, opera in caso di altri reati, pure previsti dal codice della strada, in cui si verificano danni alla persona (come, ad esempio, la violazione da parte dell'imputato dell'art. 9-ter, comma 2, del cod. strada), nonché per i fatti di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in epoca antecedente alla novella legislativa introdotta dalla legge 24 marzo 2016, n. 41, in vigore dal 25 marzo 2016.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 222 com. 2, Legge 24/03/2016 num. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)