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Sez. 4, Sentenza n. 6423 del 06/11/2018 Cc. (dep. 11/02/2019) Rv. 275023 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Art 222 cod. strada - Revoca della patente di guida - Applicazione indifferenziata alle lesioni e all'omicidio stradale - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275023-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 cod. strada, commi 2, quarto periodo, e 3-ter, in relazione agli artt. 3, 25, 27 e 111 Cost., laddove ad esso consegue la revoca della patente di guida tanto per le lesioni gravi o gravissime quanto per l'omicidio stradale, atteso che il trattamento sanzionatorio deve essere valutato nel suo complesso, e che la diversa durata, prevista dalla norma, dei periodi di inabilitazione alla guida prima che l'interessato possa acquisire una nuova patente, conferisce una diversa afflittività alla sanzione in base alla gravità del fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 222 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 bis CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25, Costituzione art. 27, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)