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Sez. 4 - , Sentenza n. 52804 del 14/09/2018 Cc. (dep. 23/11/2018) Rv. 274523 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada – Obbligatorietà della revoca della patente di guida - Contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-09-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274523-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui rende obbligatoria la revoca della patente di guida quale effetto della condanna ovvero dell'applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., rientrando tale previsione nel legittimo esercizio del potere legislativo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST., Cod. Strada art. 222 com. 2, Legge 24/03/2016 num. 41 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)