Sez. L, Sentenza n. 3180 del 05/04/1996 (Rv. 496821 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Illegittimità dell'art. 2 legge n. 576 del 1980 ex sentenza della Corte Costituzionale n. 1008 del 1988 - Conseguimento della frazione di trattamento ancora dovuto - Presentazione di ulteriore domanda - Necessità - Esclusione - Diritto ad interessi e rivalutazione - Decorrenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
In tema di previdenza forense, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1008 del 1988, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, sesto comma, della legge 20 settembre 1980, n.576, nella parte in cui dispone la riduzione a due terzi della pensione di vecchiaia per il titolare che resti iscritto negli albi professionali, questi per conseguire la frazione di trattamento illegittimamente non corrisposta non è tenuto a presentare una domanda ulteriore oltre quella originaria di corresponsione della pensione richiesta dall'art.1, primo comma, della legge citata(valendo tale ulteriore non necessaria domanda solo a sollecitare il compimento di un atto dovuto ex officio dall'ente previdenziale) ed ha diritto alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione sulla frazione sopraindicata con decorrenza dalla domanda originariamente proposta. 1
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 1, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)