Sez. L, Sentenza n. 2913 del 11/03/1993 (Rv. 481345 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Integrazione al minimo - Credito del pensionato per differenze risultanti a seguito di sentenza della Corte costituzionale sulla ammissibilità della integrazione in caso di cumulo di pensioni - Interessi - Decorrenza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere
In tema di integrazione al minimo di pensione a carico dell'I.N.P.S., il credito del pensionato per differenze relative alla integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico dell'I.N.P.S. è produttivo di interessi con decorrenza dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione dell'originaria domanda amministrativa di liquidazione del trattamento pensionistico, non potendo farsi riferimento alla domanda successivamente presentata - a seguito della declaratoria di incostituzionalità della normativa che precludeva tale integrazione nel caso di cumulo di più pensioni - per conseguire le suddette differenze; queste non costituiscono infatti oggetto di un diritto distinto da quello relativo alla pensione, di cui rappresentano solo una componente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)