Sez. L, Sentenza n. 1223 del 05/02/1992 (Rv. 475582 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia, superstiti - Pensioni - Pensione ai superstiti - Riversibilità - In genere | Trattamento di riversibilità dei superstiti - Importo inferiore al minimo di legge - INPS - Obbligo di procedere d'ufficio all'integrazione - Sussistenza - Pregressi ratei (d'integrazione) non richiesti dal dante causa - Debenza - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia, superstiti - Pensioni - Pensione ai superstiti - Riversibilità - In genere
L'obbligo dell'INPS (derivante dall'art. 38, secondo comma, Cost.) di procedere d'ufficio all'integrazione della pensione, il cui importo sia inferiore al minimo di legge, sussiste anche con riguardo al trattamento di riversibilità dei superstiti, i quali, agendo non "iure successionis" ma "iure proprio", non possono pretendere i pregressi ratei (d'integrazione) non richiesti dal dante causa ma solo che detto trattamento sia determinato sulla base della pensione del dante causa comprensiva dell'integrazione a questo spettante.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)