Sez. L, Sentenza n. 1420 del 05/02/1993 (Rv. 480734 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - Elementi del rapporto di assicurazione sociale - Contenuto - Prestazioni (all'assicurato) - In genere | Prestazioni indebite - Ripetibilità ex artt. 52 legge n. 88 del 1989 e 13 legge n. 412 del 1991 - Portata.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Obbligo e diritto alle assicurazioni - Elementi del rapporto di assicurazione sociale - Contenuto - Prestazioni (all'assicurato) - In genere
In base all'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 la ripetizione dei ratei di pensione di invalidità indebitamente percepiti è possibile solo nell'ipotesi di indebita erogazione dovuta a dolo dell'interessato, di inesistenza di un rapporto assicurativo o di erogazione fatta a persona nei confronti della quale non sia neppure iniziato alcun procedimento di liquidazione di un trattamento pensionistico.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)