Sez. L, Sentenza n. 11498 del 23/12/1996 (Rv. 501513 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Somme non dovute - Ripetibilità da parte dell'ente assicuratore - Presupposti - Dolo dell'assicurato - Configurabilità - Estremi - Prescrizione - Regime della sospensione ex art. 2941 n. 8 cod. civ. - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
Ai fini della configurabilità di una ipotesi di dolo dell'assicurato, che consente l'incondizionata ripetibilità, da parte dell'ente previdenziale, delle somme indebitamente corrisposte, non è sufficiente (salvo alcuni casi specificamente indicati dalla legge) il semplice silenzio o la reticenza "dell'accipiens", ancorché in malafede, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per sè stesso, valore di causa determinante dell'erogazione non dovuta in tutti i casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione. Sussiste invece l'ipotesi di dolo, idonea ad escludere l'applicazione delle norme limitative della ripetibilità delle somme non dovute, nel caso in cui l'assicurato abbia effettuato dichiarazioni non conformi al vero di fatti e comportamenti finalizzate ed idonee ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando così una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla attribuzione della prestazione. Nel caso di comportamento doloso - la valutazione della sussistenza del quale costituisce un giudizio di fatto che, se correttamente e congruamente motivato, si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità - la prescrizione rimane sospesa, a norma dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., finché il dolo non sia stato scoperto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)