Sez. 1, Sentenza n. 12210 del 25/11/1995 (Rv. 494815 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RINNOVAZIONE DI NOTIFICAZIONE | Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RINNOVAZIONE DI NOTIFICAZIONE
Quando il ricorso del contribuente abbia oggetto la legittimità della iscrizione a ruolo sul presupposto della mancanza o dell'invalidità della notificazione di un accertamento non impugnato, non è consentito al giudice di disporre la rinnovazione di dette notificazione sulla base dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, poiché tale norma, sia nel testo originario, sia nel testo come sostituito dall'art. 13 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, prevede la rinnovazione, con efficacia sanante, solo della notificazione, affetta da nullità, dell'atto costituente oggetto immediato e diretto dell'impugnazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)