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Sez. 1, Sentenza n. 2358 del 12/04/1984 (Rv. 434396 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RINNOVAZIONE DI NOTIFICAZIONI - ACCERTAMENTO D'IMPOSTA - NOTIFICAZIONE - INVALIDITÀ - RICORSO DEL CONTRIBUENTE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLA CONSEGUENTE ISCRIZIONE A RUOLO - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434396-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RINNOVAZIONE DI NOTIFICAZIONI - ACCERTAMENTO D'IMPOSTA - NOTIFICAZIONE - INVALIDITÀ - RICORSO DEL CONTRIBUENTE - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLA CONSEGUENTE ISCRIZIONE A RUOLO - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Quando il ricorso del contribuente abbia ad oggetto la legittimità dell'iscrizione a ruolo sul presupposto della Mancanza o della Invalidità della notificazione di un accertamento non impugnato, non è consentito al giudice disporre la rinnovazione di detta notificazione sulla base degli artt. 21 e 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, poiché queste norme, sia nella formulazione originaria, sia, in modo ancora più inequivoco, in quella conseguente alle modificazioni di cui all'art. 13 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, consentono la rinnovazione, con efficacia sanante, solo della notificazione, affetta da nullità, dell'atto costituente oggetto immediato e diretto dell'impugnazione, senza che di esse, atteso il loro carattere eccezionale, sia possibile alcuna applicazione analogica. (Conf 572/81, mass n 411057; (Conf 5789/79, mass n 402492).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 24, DPR 03/11/1981 num. 739 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)