Sez. 1, Sentenza n. 1434 del 26/02/1990 (Rv. 465527 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RINNOVAZIONE DI NOTIFICAZIONE - LIMITI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RINNOVAZIONE DI NOTIFICAZIONE - LIMITI.*
Quando il ricorso del contribuente abbia ad oggetto la legittimità dell'iscrizione a ruolo sul presupposto della Mancanza o dell'Invalidità della notificazione di un accertamento non impugnato, non è consentito al giudice di disporre la rinnovazione di detta notificazione sulla base degli artt. 21 e 24 d.P.R. n. 636 del 1972, poiché tali norme, sia nella formulazione originaria sia, in modo ancora più puntuale, in quella conseguente alla modificazione di cui all'art. 13 d.P.R. n. 739 del 1971, prevedono la rinnovazione, con efficacia sanante, solo della notificazione, affetta da nullità, dell'atto costituente oggetto immediato e diretto dell'impugnazione, senza che di esse, atteso il loro carattere eccezionale, sia possibile alcuna applicazione analogica. (Conf 2358/84, mass n 434396; (Conf 572/81, mass n 411057; (Conf 5709/79, mass n 402432).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 21 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 24, DPR 03/11/1981 num. 739 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)