Sez. 3, Sentenza n. 16758 del 27/11/2002 (Rv. 558757 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Improseguibilità della domanda individuale - Già avvenuta pronuncia, nel corso del giudizio, di sentenza di accertamento del credito precedentemente alla comunicazione di avvio della procedura - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In base all'art. 95, terzo comma, legge fall., non si verifica l'improseguibilità della domanda giudiziaria avente ad oggetto un credito vantato nei confronti di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, nel corso del giudizio, quando, prima che l'avvio della procedura di liquidazione coatta sia ritualmente comunicato e formalmente acquisito al processo, sia stata già pronunciata sentenza accertativa del credito, anche se non ancora passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95 com. 3, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)