Sez. L, Sentenza n. 5113 del 27/02/2008 (Rv. 601682 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Art. 95, terzo comma, legge fall. - Interpretazione estensiva - Necessità - Sentenza non ancora passata in giudicato di rigetto (anche solo parziale) della domanda del lavoratore di riconoscimento della qualifica superiore - Natura costitutiva della domanda - Impugnazione (o riassunzione del giudizio di impugnazione) - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
La norma dell'art. 95, comma terzo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 va interpretata estensivamente e deve, pertanto, trovare applicazione anche nel caso di sentenza, non ancora passata in giudicato, che abbia rigettato (anche solo in parte) la domanda, avente natura costitutiva, del lavoratore diretta al riconoscimento della qualifica superiore, con la conseguenza che, intervenuto la liquidazione coatta amministrativa successivamente a tale decisione, il prestatore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della medesima, deve proporre impugnazione in via ordinaria - ovvero proseguire, previa rituale riassunzione, nel giudizio di impugnazione già instaurato - nei confronti del commissario liquidatore ex art. 201 legge fall., che è legittimato non solo a proporre l'impugnazione ma anche passivamente a subirla.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95 com. 3, Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)