diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1527 del 29/03/1989 (Rv. 462329 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - ATTIVITÀ LAVORATIVA NON DI DIRITTO PUBBLICO SVOLTA DAL DIPENDENTE DELLO STATO NEL MEDESIMO PERIODO DI ATTIVITÀ NEL RAPPORTO CON QUEST'ULTIMO - VALUTAZIONE PLURIMA AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - INAMMISSIBILITÀ - PRESTAZIONE LAVORATIVA PRIVATA SVOLTA DA UN IMPIEGATO DELLO STATO - ILLECITO DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - AUTONOMA POSIZIONE ASSICURATIVA PRESSO L'INPS - SUSSISTENZA - DIVERSI TRATTAMENTI PENSIONISTICI CONSEGUENTI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462329-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - ATTIVITÀ LAVORATIVA NON DI DIRITTO PUBBLICO SVOLTA DAL DIPENDENTE DELLO STATO NEL MEDESIMO PERIODO DI ATTIVITÀ NEL RAPPORTO CON QUEST'ULTIMO - VALUTAZIONE PLURIMA AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - INAMMISSIBILITÀ - PRESTAZIONE LAVORATIVA PRIVATA SVOLTA DA UN IMPIEGATO DELLO STATO - ILLECITO DISCIPLINARE - CONFIGURABILITÀ - AUTONOMA POSIZIONE ASSICURATIVA PRESSO L'INPS - SUSSISTENZA - DIVERSI TRATTAMENTI PENSIONISTICI CONSEGUENTI - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 6 del T.U. Sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1902, non vieta la possibilità di coesistenza tra assicurazioni relative a rapporti di lavoro diversi anche se contemporaneamente espletati, quando uno di essi sia di diritto pubblico, ma impone soltanto che il medesimo periodo di attività lavorativa svolto dal dipendente dello stato non sia soggetto a più valutazioni ai fini del trattamento di quiescenza, con la conseguenza che dallo stesso rapporto di lavoro non può derivare una pluralità di trattamenti pensionistici. Invece, una prestazione lavorativa privata quando sia svolta, anche contemporaneamente, alle dipendenze di un datore di lavoro privato da parte di un impiegato dello stato, ancorché possa costituire un illecito disciplinare per violazione dei doveri dell'impiegato inerenti al rapporto di lavoro pubblico, comporta un'autonoma posizione assicurativa presso l'INPS nell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori privati dipendenti sicché legittimamente alla pluralità di rapporti di lavoro corrispondono diversi trattamenti pensionistici, ricorrendo i requisiti contributivi richiesti per l'uno e per l'altro. (V 9009/87, mass n 456299; (V 5130/86, mass n 447757).*

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1902 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)