Sez. L, Sentenza n. 3256 del 17/05/1980 (Rv. 407049 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI - OBBLIGO DELLA CORRESPONSIONE ANCHE SUI CREDITI DI NATURA PREVIDENZIALE - REQUISITI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI - OBBLIGO DELLA CORRESPONSIONE ANCHE SUI CREDITI DI NATURA PREVIDENZIALE - REQUISITI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
L'Obbligo della corresponsione degli interessi corrispettivi, i quali sono dovuti anche sui crediti pecuniari di natura previdenziale, sempreche questi siano muniti degli indispensabili requisiti della liquidita e dell'esigibilita, non sussiste, per la Mancanza del primo di detti requisiti, qualora l'ammontare del credito non sia determinato e non sia neppure determinabile mediante un'operazione di semplice calcolo aritmetico. In tal caso, il ritardo nella corresponsione della prestazione di capitale puo comportare, ove colpevole, soltanto l'Obbligo del pagamento degli interessi di mora. (V 2345/78, mass n 391741; (V 1982/75, mass n 375687; (V 2291/56; (V 2291/76).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)