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Sez. L, Sentenza n. 3493 del 19/05/1983 (Rv. 428384 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI - OBBLIGO DELLA CORRESPONSIONE ANCHE SU CREDITI DI NATURA PREVIDENZIALE - REQUISITI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428384-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - CORRISPETTIVI - OBBLIGO DELLA CORRESPONSIONE ANCHE SU CREDITI DI NATURA PREVIDENZIALE - REQUISITI - MANCANZA - CONSEGUENZE.*

La decorrenza di interessi corrispettivi su crediti pecuniari, essendo ancorata al duplice presupposto dell'esigibilità e della liquidità dei crediti stessi non ha luogo allorché la Determinazione dell'entità di questi dipenda dall'accertamento della sussistenza e dei caratteri del fatto generatore. Pertanto, in materia di prestazioni previdenziali (nella specie, diritto alla rendita da silicosi), ove non soccorra una normativa speciale che (come gli artt. 46 ultimo comma e 47 penultimo comma del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 in materia di prestazioni dell'INPS) stabilisca la spettanza di interessi con decorrenza dalla data di scadenza del termine per l'adozione del provvedimento da parte dell'organo amministrativo competente o dalla data di reiezione della domanda, il difetto dei requisiti suddetti impedisce il decorso di interessi corrispettivi, potendo invece configurarsi la sussistenza dell'Obbligo del pagamento di interessi di mora ex art. 1224, con decorrenza dal giorno del verificarsi di questa, che può essere fissato, in via di principio e salve ragioni diverse specificamente dedotte ed accertate, con riferimento alla data della domanda giudiziale avente ad oggetto le prestazioni suddette, ma non dal giorno della domanda amministrativa. (V 381/81, mass n 410847; (V 3256/80, mass n 407049).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)