Sez. 1, Sentenza n. 2085 del 13/06/1969 (Rv. 341358 - 01)
FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DEI BENI IMMOBILI - AGGIUDICAZIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO - DECRETO DEL TRIBUNALE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DEI BENI IMMOBILI - AGGIUDICAZIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO - DECRETO DEL TRIBUNALE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
E impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art.111 della Costituzione, il decreto con cui il tribunale fallimentare, giudicando in Sede di reclamo contro il provvedimento del giudice delegato, decide sulla validita della aggiudicazione immobiliare avvenuta nell'espropriazione concorsuale. (V. 833-69, massima n.339171 2876-68, massima n.335583 801-66, massima n.321614 1179-65 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)