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Sez. 1, Sentenza n. 1365 del 12/05/1971 (Rv. 351602 - 01)

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DEI BENI IMMOBILI - AGGIUDICAZIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - IMPUGNABILITA CON IL RICORSO PER CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351602-01

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DEI BENI IMMOBILI - AGGIUDICAZIONE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - IMPUGNABILITA CON IL RICORSO PER CASSAZIONE.*

E ammissibile il ricorso per Cassazione, ex art 111, secondo comma della Costituzione, avverso le decisioni del tribunale fallimentare emesse in seguito a reclamo contro il provvedimento del giudice delegato relativo all'aggiudicazione di immobili del fallito, nella procedura di liquidazione dell'attivo fallimentare. (Conf 2085'69, mass n 341358).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)