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Sez. 1, Sentenza n. 1586 del 27/05/1971 (Rv. 351990 - 01)

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - AGGIUDICAZIONE - RECLAMO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351990-01

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - AGGIUDICAZIONE - RECLAMO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO - DECRETO DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA.*

E ammissibile il ricorso per Cassazione, ex art 111, secondo comma, della Costituzione, avverso le decisioni del tribunale fallimentare, emesse in seguito a reclamo contro il provvedimento del giudice delegato relativo all'aggiudicazione di immobili del fallito nella procedura di liquidazione dell'attivo fallimentare. (Conf 2085'69, mass n 341358).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)