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Sez. 3, Sentenza n. 4947 del 20/08/1980 (Rv. 408816 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ATTO DI INTEGRAZIONE - NOTIFICAZIONE EX ART 143 COD PROC CIV NEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - MANCATO DECORSO DEL TERMINE DI VENTI GIORNI DAL COMPIMENTO DELLE FORMALITA PRESCRITTE DALL'ART CITATO - CONSEGUENTE INAMMISSIBILITA DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE CON L'ASSEGNAZIONE DI UN NUOVO TERMINE CONGRUO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408816-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - ATTO DI INTEGRAZIONE - NOTIFICAZIONE EX ART 143 COD PROC CIV NEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - MANCATO DECORSO DEL TERMINE DI VENTI GIORNI DAL COMPIMENTO DELLE FORMALITA PRESCRITTE DALL'ART CITATO - CONSEGUENTE INAMMISSIBILITA DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE CON L'ASSEGNAZIONE DI UN NUOVO TERMINE CONGRUO - AMMISSIBILITA.*

La vacatio di venti giorni dal compimento delle formalita prescritte per la notificazione ex art 143 cod proc civ mira ad escludere che il destinatario dell'atto possa ricevere alcun pregiudizio processuale prima della scadenza di detto termine, ma non incide sulla durata dei termini perentori stabiliti dalla legge o dal giudice, sicche nei confronti della parte istante la notificazione si perfeziona e produce i suoi effetti, compresi quelli impeditivi della decadenza, con il compimento delle indicate prescritte formalita. Conseguentemente, ove un atto di integrazione del contraddittorio in appello venga notificato, a termini dell'art 143 citato, nel termine fissato dal giudice, il mancato decorso del suddetto termine di venti giorni a favore dell'appellato non importa l'inammissibilita del gravame bensi l'eventuale rinnovazione della citazione con l'assegnazione di un nuovo termine congruo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)