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Sez. L, Sentenza n. 2030 del 25/02/1988 (Rv. 457902 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE - ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SENZA FISSAZIONE DI UN TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO IN INTEGRAZIONE - TERMINE, TRA L'ESECUZIONE E L'UDIENZA, MINORE DI QUELLO PRESCRITTO PER LA COMPARIZIONE - DECADENZA O NULLITÀ - INSUSSISTENZA - LIMITI - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1988-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457902-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE - ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SENZA FISSAZIONE DI UN TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO IN INTEGRAZIONE - TERMINE, TRA L'ESECUZIONE E L'UDIENZA, MINORE DI QUELLO PRESCRITTO PER LA COMPARIZIONE - DECADENZA O NULLITÀ - INSUSSISTENZA - LIMITI - POTERI DEL GIUDICE DI APPELLO.*

Qualora, nel giudizio d'appello celebrato col rito del lavoro, si debba procedere all'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ex art. 331 cod. proc. civ. ed il giudice, nel disporre l'integrazione del contraddittorio, non abbia fissato il termine entro il quale eseguire la notificazione del ricorso in integrazione, non sussiste decadenza (nè nullità) se tra la data della effettuata notificazione e quella dell'udienza di discussione intercorra un termine inferiore a quello di comparizione prescritto per legge, salva la facoltà, affidata al prudente apprezzamento del giudice medesimo, di ritenere non congruo il termine per comparire in concreto osservato dall'appellante e quindi di disporre la rinnovazione della notifica con la fissazione del termine in precedenza omesso. (V 4129/81, mass n 414796; (V 4947/80, mass n 408816).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)