Sez. U, Sentenza n. 1897 del 21/03/1984 (Rv. 433964 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI - IN GENERE - SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI E DALLO STIPENDIO IN VIA PROVVISORIA E CAUTELARE - DURATA - FUNZIONE.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI - IN GENERE - SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI E DALLO STIPENDIO IN VIA PROVVISORIA E CAUTELARE - DURATA - FUNZIONE.*
Il potere della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, a norma dell'art. 30 del R.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, di sospendere dalle funzioni e dallo stipendio, in via provvisoria e cautelare, il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, sussiste per tutta la durata del procedimento medesimo, e, quindi, anche dopo la sentenza irrogativa della sanzione disciplinare (nella specie, rimozione), fino a quando la stessa, impugnabile (con effetti sospensivi) con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non acquisti autorità di giudicato, atteso che, fino a tale momento, persistono le ragioni giustificative del suddetto potere, il cui concreto Esercizio può essere consigliato proprio dalla dichiarazione di colpevolezza contenuta in quella sentenza, al fine di evitare riverberi negativi sull'ufficio nel quale il magistrato è inserito e sulla funzione esercitata. (V 4998/83, mass n 429872).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 30, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 57, DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)