Sez. L, Sentenza n. 2466 del 28/02/1992 (Rv. 475988 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Minimo di contribuzione | Operai agricoli - Requisito minimo di 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa ex art. 7, comma nono, d.l. n. 463 del 1983 - Portata - Pensione di anzianità - Estensione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Minimo di contribuzione
Il requisito minimo di contribuzione annua pari a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa - previsto dall'art. 7, comma nono, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638, "ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983" - è necessario anche per la pensione di anzianità, benché la stessa norma disponga ulteriormente che per tale pensione "resta fissato" in giornate 5.460, anziché 9.450 (270 x 35), il requisito minimo di contribuzione complessiva, spiegandosi tale apparente contraddizione con la soppressione (per la medesima pensione e per la ritenuta sufficienza di 35 anni di anzianità assicurativa) del (previgente) requisito di 35 anni di contribuzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)