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Sez. L, Sentenza n. 8509 del 04/09/1997 (Rv. 507544 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Lavoratori agricoli - Requisiti di anzianità contributiva e di contribuzione - Interpretazione autentica ex art.9 ter D.L. n. 510/1996 secondo la legge di conversione n. 608/1996 - Aspetti sia di maggiore rigore che di maggiore favore nella nuova disciplina - Configurabilità - Facoltà del legislatore di ridurre i trattamenti pensionistici per inderogabili esigenze di bilancio - Sussistenza - Manifesta infondatezza della relativa questione di costituzionalità.
Stato
decisa il 1997-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507544-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

In materia di pensione di anzianità spettante ai lavoratori agricoli dipendenti, l'art. 9 ter, commi quarto e quinto, del D.L. 1 ottobre 1996 n. 510, nel testo di cui alla legge di conversione 28 novembre 1996 n. 608, di interpretazione autentica dell'art. 7, comma nono, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983, stabilisce, per il conseguimento di tale pensione negli anni antecedenti il 1 gennaio 1984, i seguenti requisiti: a) trentacinque anni di anzianità contributiva; b) 5640 giornate di contributi effettivi, ossia 156 contributi giornalieri effettivi annui, rivalutabili ai sensi dell'art. 7, comma dodicesimo del D.L. del 1983, con l'avvertenza, però, che il suddetto requisito minimo di 156 contributi giornalieri non può risultare dalla media dei contributi versati nei 35 anni, ma deve sussistere per ciascun anno. L'ipotesi di un contrasto con l'art. 38 Cost. di tale disciplina, nella parte in cui determina una meno favorevole posizione dell'assicurato sotto il profilo della necessità di 156 giornate di contribuzione in ciascun anno, è manifestamente infondata, sia perché bilanciata da innovazioni favorevoli (eliminazione del requisito delle 270 giornate lavorative annue e del riferimento allo stesso della prevista rivalutazione), sia perché il legislatore, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale, può ridurre in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza previsto per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 7 com. 9 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 ter com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 ter com. 5 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)