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Sez. 1, Sentenza n. 7695 del 07/06/2000 (Rv. 537353 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Atti impugnabili con istanza di regolamento di competenza - Ordinanza di sospensione, ex art. 295 cod.proc.civ., dell'azione di responsabilità prevista dall' art. 146 legge fall., ove ed in quanto pronunciata dal giudice istruttore anziché dal collegio - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Proponibilità del ricorso ordinario per Cassazione.
Stato
decisa il 2000-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537353-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

È inammissibile il ricorso in Cassazione per regolamento di competenza con il quale si impugni l'ordinanza di sospensione dell'azione di responsabilità ex art. 146 legge fall., emessa, anziché dal collegio, cui spetta, ex art. 48 Ord. Giud., la pronuncia della sentenza al termine del relativo giudizio, dal giudice istruttore, in quanto il mancato rispetto della ripartizione di funzioni tra detti organi del medesimo giudice non involge il problema della individuazione delle competenze spettanti a giudici diversi, ma costituisce una violazione di regole processuali, che si può far valere con il ricorso ordinario.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)