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Sez. 2, Ordinanza n. 6835 del 05/05/2003 (Rv. 562656 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Provvedimento ex art. 295 cod. proc. civ. - Procedimento pendente dinanzi al Tribunale alla data del 30 aprile 1995 - Giudice competente ad assumere il provvedimento - Individuazione.
Stato
decisa il 2003-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562656-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Poiché la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. cod. proc. civ. deve essere disposta dal giudice che deve decidere la causa pregiudicata, competente ad assumere il relativo provvedimento in un giudizio pendente alla data del 30 aprile 1995 innanzi al tribunale è il collegio e non il giudice istruttore, ancorché presidente, con la conseguenza che il provvedimento di sospensione emanato da quest'ultimo è illegittimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)