Sez. 1, Sentenza n. 951 del 30/01/1992 (Rv. 475488 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - In genere | Concordato fallimentare senza assuntore - Omologazione - Conseguente chiusura del fallimento - Effetti - Azioni promosse dalla curatela ex artt. 64 e 67 del R.D. n. 267 del 1942 e ancora pendenti - Inammissibilità - Ricorso per Cassazione avverso la sentenza di rigetto - Inammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - In genere
La chiusura del fallimento, discendente dall'omologazione del concordato fallimentare senza assuntore, in pendenza delle azioni promosse dalla curatela ai sensi degli artt. 64 e 67 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, determina inammissibilità di dette azioni, e quindi anche inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto contro la sentenza che le abbia respinte (con la conseguente producibilità, a norma dell'art. 372 primo comma, cod. proc. civ., dei documenti ad essa inerenti), considerato che le azioni medesime, rivolte ad una declaratoria di inefficacia relativa di atti del fallito, si giustificano esclusivamente nell'ambito della procedura concorsuale, in relazione alla loro funzione di tutela della "par condicio creditorum".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)