Sez. 1, Sentenza n. 2093 del 14/02/2001 (Rv. 543829 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | In Genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
La sopravvenuta omologazione del concordato fallimentare incide sulle condizioni di ammissibilità delle azioni fallimentari proposte dalla curatela e dirette alla declaratoria di inefficacia, ai sensi degli articoli 64 o 67 della Legge Fall., di atti pregiudizievoli posti in essere dal fallito, venendo meno in tale ipotesi l'interesse dei creditori alla prosecuzione di dette azioni, finalizzate alla ricostruzione della massa attiva, le quali devono pertanto dichiararsi improseguibili.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 64, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 64, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)