Sez. L, Sentenza n. 2056 del 09/04/1981 (Rv. 412778 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - NOTIFICAZIONE AD UNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - PRESSO IL DOMICILIO DELL'AMMINISTRATORE, ANZICHE PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA - NULLITA - INTERVENTO IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA E MANCATA PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE DI NULLITA - SANATORIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - SANATORIA - NOTIFICAZIONE AD UNA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA - PRESSO IL DOMICILIO DELL'AMMINISTRATORE, ANZICHE PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA - NULLITA - INTERVENTO IN GIUDIZIO DELLA SOCIETA E MANCATA PROPOSIZIONE DELL'ECCEZIONE DI NULLITA - SANATORIA.*
L'art 160 cod proc civ, disciplinando la nullita della notificazione, fa salva l'applicazione degli artt 156 e 157 dello stesso codice, i quali stabiliscono, rispettivamente al terzo ed al primo comma, che la pronuncia della nullita e impedita dal raggiungimento dello scopo cui l'atto e destinato ed esige apposita istanza di parte, se la legge non dispone che il vizio sia dichiarato di ufficio. Pertanto, nel caso di notificazione della citazione ad una societa a responsabilita limitata, eseguita non nella Sede legale di questa ma nel domicilio dell'amministratore della medesima, non puo essere pronunciata la nullita della notificazione ove la societa, che abbia spiegato intervento di terzo, cosi mostrando di avere ricevuto notizia del giudizio intentato nei suoi confronti, non ha eccepito detta nullita. (V 1520/76, mass n 380265).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)