Sez. 4 - , Sentenza n. 5011 del 04/12/2018 Ud. (dep. 01/02/2019) Rv. 274978 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento del tasso alcolemico su richiesta della polizia giudiziaria - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Necessità di sottoscrizione del verbale ad opera della parte - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, è sufficiente che ciò risulti nel verbale, senza che sia necessaria la sottoscrizione dello stesso da parte dell'interessato, poiché l'avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è necessaria solo qualora essa abbia reso una dichiarazione, tra cui quella di nomina di difensore di fiducia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Cod. Strada art. 186 com. 5, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)