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Sez. 3, Sentenza n. 39881 del 01/03/2023 Ud. (dep. 02/10/2023) Rv. 285113 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento del tasso alcolemico su richiesta della polizia giudiziaria - Avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore - Necessità di sottoscrizione del verbale ad opera della parte - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285113-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

In tema di guida in stato di ebbrezza, è sufficiente, per ritenere adempiuto l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, che tanto risulti nel verbale, senza che ne sia necessaria la sottoscrizione da parte dell'interessato, posto che l'avviso è atto degli operanti che redigono il verbale, mentre la sottoscrizione della parte è necessaria nei soli casi in cui essa abbia reso una dichiarazione, ivi compresa quella di nomina del difensore di fiducia.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114, Cod. Strada art. 186 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)