Sez. 5, Sentenza n. 25799 del 12/12/2015 Ud. (dep. 21/06/2016) Rv. 267260 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ | Accertamenti urgenti - Obbligo di documentazione - Omissione - Nullità o inutilizzabilità - Esclusione - Testimonianza della P.G. su quanto direttamente percepito ma non verbalizzato - Ammissibilità.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ
L'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357, comma secondo, cod. proc. pen., tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall'art. 373 cod. proc. pen., non è previsto a pena di nullità od inutilizzabilità, con la conseguenza che è ammissibile la testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell'immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione. (Fattispecie riferita alla testimonianza della P.G. operante in merito ai "segni" rilevati nell'immediatezza sulla persona imputata di omicidio, ma non documentati nè menzionati in alcun verbale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 373
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)