Sez. 1, Sentenza n. 2013 del 18/05/1977 (Rv. 385735 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN SENTENZA - INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO D'IMPOSTA DI REGISTRO - OPPOSIZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA FONDATEZZA DELLA PRETESA SULLA BASE DI UN ATTO DIVERSO - DIVIETO - INDIVIDUAZIONE DELL'ATTO TASSATO - LIMITE INVALICABILE - ENUNCIAZIONI CONTENUTE PER RELATIONEM IN ALTRI TITOLI RICHIAMATI NELLA SENTENZA DEDOTTA A FONTE DELLA PRETESA FISCALE - CONNESSIONE FRA LA CONVENZIONE ENUNCIATA E LE STATUIZIONI CONTENUTE NELL'ATTO INDICATO COME ENUNCIANTE - INSUSSISTENZA - RILEVANZA DEI TITOLI RICHIAMATI - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN SENTENZA - INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO D'IMPOSTA DI REGISTRO - OPPOSIZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA FONDATEZZA DELLA PRETESA SULLA BASE DI UN ATTO DIVERSO - DIVIETO - INDIVIDUAZIONE DELL'ATTO TASSATO - LIMITE INVALICABILE - ENUNCIAZIONI CONTENUTE PER RELATIONEM IN ALTRI TITOLI RICHIAMATI NELLA SENTENZA DEDOTTA A FONTE DELLA PRETESA FISCALE - CONNESSIONE FRA LA CONVENZIONE ENUNCIATA E LE STATUIZIONI CONTENUTE NELL'ATTO INDICATO COME ENUNCIANTE - INSUSSISTENZA - RILEVANZA DEI TITOLI RICHIAMATI - ESCLUSIONE.*
In Sede di opposizione avverso ingiunzione per il pagamento d'imposta di registro, il giudice, pur potendo esaminare il fondamento della pretesa fiscale anche in base a ragioni diverse da quelle addotte a motivazione dell'ingiunzione, incontra limite invalicabile nell'individuazione dell'atto tassato, nel senso che non puo, salvo che l'amministrazione abbia proposto un'ammissibile domanda riconvenzionale, riconoscere fondata la pretesa su un atto diverso da quello su cui la medesima si e esplicata. Pertanto, ove la fonte del credito tributario sia dall'amministrazione individuata nella enunciazione di una convenzione verbale in una determinata sentenza sottoposta a registrazione, il giudice deve limitarsi ad accertare se effettivamente detta sentenza contenga l'enunciazione della convenzione tassabile, in connessione diretta con il suo dispositivo (art 62 secondo comma del RD 30 dicembre 1923 n 3269), mentre rimane preclusa la possibilita di far riferimento ad enunciazioni contenute in altri titoli (nella specie, una precedente sentenza). Ne rileva, a tal fine, che questi ultimi siano richiamati nella sentenza dedotta a fonte della pretesa fiscale, in quanto, in una siffatta enunciazione meramente per relationem, non sarebbe comunque ravvisabile detto rapporto di connessione diretta fra la convenzione enunciata e le statuizioni contenute nell'atto indicato dall'amministrazione come enunciante. (V 3410/75, mass n 377567; (V 889/74, mass n 368791).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)