Sez. 1, Sentenza n. 889 del 29/03/1974 (Rv. 368791 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - CONVENZIONI VERBALI ENUNCIATE IN ATTO PRESENTATO PER LA REGISTRAZIONE - TASSABILITA - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ENUNCIAZIONE - IN ALTRI ATTI - CONVENZIONI VERBALI ENUNCIATE IN ATTO PRESENTATO PER LA REGISTRAZIONE - TASSABILITA - CONDIZIONI.*
Poiche la finanza, ai fini dell'applicazione della imposta di registro, deve attenersi alle risultanze scritte e non puo ricorrere ad altri Atti o a presunzioni, dovendo operare solo in base a cio che risulta direttamente dal testo dell'atto presentato alla registrazione, per aversi enunciazione tassabile occorre non solo la prova della sussistenza della convenzione verbale enunciata, ma anche la possibilita di identificare la detta convenzione, in ordine ai soggetti stipulanti, al suo oggetto, alla sua reale portata, e cioe in ordine a tutti i suoi elementi essenziali, in modo che l'atto enunciante sia idoneo a funzionare come prova e come titolo della sua esistenza ed efficacia. Occorre, inoltre, che la convenzione enunciata abbia un rapporto di connessione diretta e funzionale con l'atto enunciante. (Conf 1016'72, mass n 357351).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 32 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)