Sez. 1, Sentenza n. 3410 del 20/10/1975 (Rv. 377567 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE DELL'INGIUNTO E DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DEDUZIONE DA PARTE DI QUESTA ULTIMA DI UNA NUOVA CAUSA PETENDI - AMMISSIBILITA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE DELL'INGIUNTO E DELLA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DEDUZIONE DA PARTE DI QUESTA ULTIMA DI UNA NUOVA CAUSA PETENDI - AMMISSIBILITA.*
Nel procedimento monitorio fiscale, l'ingiunzione e un provvedimento amministrativo, munito, come tale, di esecutorieta, mentre la opposizione dell'ingiunto e la domanda introduttiva del giudizio in cui l'ingiunto stesso e, appunto, l'attore e l'amministrazione finanziaria e la convenuta. Essa puo dedurre, a giustificazione della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, un titolo (causa petendi) diverso da quello indicato nell'ingiunzione stessa, che a questo si sostituisca o si aggiunga, col conseguente dovere del giudice di valutare questo nuovo titolo, senza che nella sentenza possa ravvisarsi il vizio di ultrapetizione. Infatti, per verificare la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, devesi riferire la sentenza alle deduzioni esplicate dall'amministrazione nello ambito del processo, e non ad un atto amministrativo quale la ingiunzione. (V 2019/69, mass n 341256).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)