Sez. 6, Sentenza n. 8357 del 19/03/1980 Ud. (dep. 01/07/1980) Rv. 145788 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - ART 435 - CONTRASTO CON GLI ARTICOLI 3 E 24 COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE - ART 435 - CONTRASTO CON GLI ARTICOLI 3 E 24 COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 435 comma terzo cod proc pen nella parte in cui prevede il solo ricorso per Cassazione contro la sentenza emessa in seguito a giudizio immediato per reato di Competenza di un giudice inferiore commesso in udienza. Tale disposizione, infatti, non contrasta ne con l'art 3 cost, regolando una situazione diversa da quella che si verifica in caso di reato commesso fuori dell'udienza, ne con l'art 24 cost, in quanto il principio del doppio grado di giurisdizione non ha una tutela nella Costituzione. (V Corte costituzionale sentenze nn 122 del 1963 e 92 del 1967 - (Conf mass n 133132).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 435 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)