Sez. 3, Sentenza n. 3017 del 13/05/1982 (Rv. 420946 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - ASSICURAZIONI SOCIALI - SUBINGRESSO DELL'ISTITUTO ASSICURATORE NEI DIRITTI DELLO ASSICURATO CONTRO IL TERZO RESPONSABILE - CONDIZIONI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - ASSICURAZIONI SOCIALI - SUBINGRESSO DELL'ISTITUTO ASSICURATORE NEI DIRITTI DELLO ASSICURATO CONTRO IL TERZO RESPONSABILE - CONDIZIONI.*
Il principio fissato dall'art. 1916 cod. civ., in tema di Assicurazione privata contro i danni, in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennità, subisce nel campo delle assicurazioni sociali - ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza e inderogabilità, oltre ad articolarsi in una molteplicità di prestazioni non sempre quantificabili immediatamente in danaro - i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi dell'indicato subingresso dello istituto assicuratore (nella specie: INAM) basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga. (V 2500/81, mass n 413282; (V 381/80, mass n 403762).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 4 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)