Sez. 5 - , Sentenza n. 4410 del 14/02/2019 (Rv. 652596 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Contributi pubblici alle aziende per l'edilizia residenziale - Esenzione ex art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997 - Spettanza generalizzata - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di IRAP, i contributi erogati alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale possono essere esclusi dalla base imponibile ove espressamente destinati dalla legge alla copertura di elementi reddituali negativi non ammessi in deduzione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto le disposizioni che escludono dal computo della base imponibile di una imposta dei componenti positivi del reddito hanno natura di norme eccezionali, come tali non applicabili analogicamente.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 14, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 bis, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 5 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)